La sentenza riguarda un caso specifico in Italia, specificando che la spesa pubblica non può essere addotta come motivo per limitare questo diritto
di Mario Tosetti
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha recentemente emesso una sentenza
sul caso di un lavoratore italiano del comune di Copertino (Lecce), al quale era stato negato il diritto di ottenere un risarcimento economico per i 79 giorni di ferie annuali non godute prima delle sue dimissioni volontarie per prepensionamento.
Il Comune di Copertino aveva argomentato che il lavoratore aveva avuto l’opportunità di utilizzare i giorni restanti di ferie prima di dimettersi, e non aveva diritto a un indennizzo monetario. Questo in base alla legge italiana che stabilisce che i dipendenti pubblici non possono ricevere un pagamento per le ferie annuali non utilizzate. Secondo l’interpretazione della giurisprudenza nazionale, il pagamento delle ferie non godute è consentito solo se il lavoratore non ha potuto usufruirne per cause di forza maggiore, come per esempio una malattia.
Tuttavia, la decisione della Corte di Giustizia dell’UE smentisce questa interpretazione. I giudici hanno infatti stabilito che il diritto europeo impedisce a una legislazione nazionale di negare al lavoratore un risarcimento economico per i giorni di ferie retribuite non godute, anche nel caso in cui il lavoratore decida volontariamente di interrompere il suo rapporto di lavoro. La Corte ha altresì sottolineato che il diritto dei lavoratori alle ferie retribuite, compreso il diritto a un pagamento sostitutivo, non può dipendere da ragioni meramente economiche, come il contenimento della spesa pubblica.
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